A partire dal 1° gennaio 2023 entra in vigore il nuovo regolamento per la concessione dei mutui ipotecari agli iscritti alla gestione INPS ex INPDAP. I mutui ipotecari INPS sono finanziamenti agevolati a lungo termine ottenibili per finanziare l’acquisto di un immobile da un’impresa o da un privato, ma anche da aste fallimentari o cooperative, per costruire o ampliare uno stabile su un terreno di proprietà, ristrutturare un immobile di proprietà, acquistare o costruire un box o un posto auto.
Si può inoltre richiedere il mutuo anche per finanziare le spese di studio e formazione professionale per l’utente o per un suo familiare (per familiare si intende il coniuge o l’unito civilmente, i figli minorenni o i maggiorenni fiscalmente a carico). Il mutuo può inoltre essere richiesto anche per chiudere un mutuo bancario già esistente e aprirne uno con INPS (portabilità). Il mutuo può essere richiesto da dipendenti pubblici (in servizio con contratto a tempo indeterminato) e pensionati pubblici che siano iscritti da almeno un anno al Fondo Gestione Unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.
Il mutuo è anche cointestabile. Per quanto riguarda i requisiti, nel caso di acquisto di immobile, questo deve essere localizzato in Italia, non classificato di lusso, libero e disponibile, destinato a richiesta del richiedente per almeno 5 anni.
In caso di mutuo richiesto per il garage, il box o il posto auto devono far parte dell’abitazione principale e non devono distare più di 500 metri da questa. Inoltre il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono risultare proprietari di altre abitazioni sul territorio nazionale, salvo alcune eccezioni. Il mutuo dura dai 10 ai 30 anni.
Per quanto riguarda gli importi massimi richiedibili, questi sono 300.000€ per l’acquisto dell’immobile, 150.000 per la ristrutturazione di immobili di proprietà, 75.000€ per l’acquisto di box o posto auto, 100.000€ per i motivi di studio o formazione professionale. In ogni caso il totale delle rate annuali da pagare per il rimborso del mutuo non può superare il valore della metà del reddito netto familiare meno le rate annali da corrispondere per eventuali altri debiti da rimborsare. È anche possibile sospendere le rate del mutuo o rinegoziarne le condizioni.
Si può ottenere un nuovo mutuo INPS anche se ne è già ottenuto uno in passato. Questo è sempre possibile se sono già passati 3 anni dal termine del rimborso del mutuo precedente, ma anche in caso di trasferimento di ufficio in un comune differente da quello in cui era presente l’abitazione acquistata con il mutuo precedente oppure in caso di scioglimento del matrimonio con assegnazione all’ex coniuge della casa finanziata con il precedente mutuo.
È infine possibile richiedere un ulteriore mutuo per la costruzione o l’acquisto di un box o di un posto auto mantenendo in essere il mutuo esistente. Nel caso in cui il richiedente sia stato moroso nel mutuo precedente, è possibile richiedere il nuovo mutuo solo nel caso in cui siano passati almeno 5 anni dal pagamento integrale del mutuo precedente. La domanda va presentata esclusivamente online nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 dicembre. All’atto della domanda non si ottiene immediatamente il mutuo, ma si inizia l’iter che porterà all’accettazione o al rifiuto della domanda. La sede INPS presso cui si è presentata domanda fornirà informazioni in merito a tutta la documentazione richiesta. L’iter di domanda si concluderà ad ogni modo entro 120 giorni dalla presentazione della domanda stessa.
La concessione del mutuo comporta il rispetto di obblighi e divieti. È vietato vendere parzialmente o totalmente l’immobile acquistato con il mutuo. È vietato affittare l’immobile per almeno 5 anni. È necessario abitare nell’alloggio acquistato con il mutuo e spostare lì la residenza per almeno 5 anni, salvo che il mutuatario non faccia parte delle Forze Armate o delle Forze di Polizia. È inoltre necessario sottoscrivere una polizza assicurativa contro incendi, fulmini e scoppi per tutta la durata del mutuo. Inoltre bisogna iscrivere una ipoteca sull’immobile pari al doppio del capitale mutuato. Il mutuo INPS ex INPDAP può essere a tasso fisso o variabile. In entrambi i casi si tratta di tassi agevolati e vantaggiosi.
Dal 1° gennaio 2023 ci sono novità in merito al cosiddetto Mutuo INPS Dipendenti Pubblici:
- Il prossimo 1° gennaio entrerà infatti in vigore il nuovo Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- al 15 dicembre di ogni anno.
Tassi di interesse e importi del finanziamento
I tassi di interesse applicabili sono in corso di aggiornamento in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento.
L’importo massimo del finanziamento che può essere concesso varia in base alle differenti finalità per le quali il mutuo può essere richiesto.
Di seguito, gli importi massimi concedibili per le domande di mutuo o portabilità in relazione a ciascuna delle finalità previste dal Regolamento:
- acquisto di un’abitazione di nuova costruzione da impresa costruttrice o da cooperative o, comunque, di un’abitazione da privato non esercente attività imprenditoriale o tramite asta pubblica da Enti pubblici; costruzione, completamento e/o ampliamento di uno stabile su un terreno di proprietà: importo massimo erogabile 300mila euro;
- esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell’abitazione già di proprietà del richiedente, ovvero del richiedente e del coniuge in comproprietà: importo massimo erogabile 150mila euro;
- costruzione in proprio o acquisto di un box auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell’alloggio di proprietà, anche tramite asta pubblica da Enti pubblici o assegnazione da cooperative: importo massimo erogabile 75mila euro;
- iscrizione e frequenza, in Italia o all’estero, da parte del richiedente o di un componente del nucleo familiare, di corsi universitari, corsi post lauream e Master, Conservatori di musica e Accademie di Belle Arti, Istituti di formazione professionale, che rilascino titoli legalmente riconosciuti: importo massimo erogabile 100mila euro.
Per le stesse finalità e importi indicati è possibile ottenere la portabilità di un mutuo già contratto con istituti bancari.
In aggiunta agli importi massimi del finanziamento previsti in relazione alle diverse finalità di concessione del mutuo, è possibile richiedere, allo stesso tasso di interesse, un ulteriore importo non superiore a 6mila euro per:
- spese documentate da sostenere per la perizia giurata, che sarà richiesta dall’INPS, in seguito alla verifica dei requisiti per ottenere il mutuo;
- pagamento del premio assicurativo relativo a una o più delle garanzie facoltative che il regolamento consente di finanziare (decesso, invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia, inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia, perdita involontaria di impiego – art. 16, comma 6).
L’importo massimo erogabile, in ogni caso, non può superare il 100% del valore dell’immobile accertato dai tecnici dell’Istituto né il prezzo di acquisto dichiarato nell’atto di compravendita, al netto delle eventuali spese documentate oggetto di finanziamento.
Le rate di rimborso del mutuo, comprensive degli interessi, inoltre, non possono eccedere la metà del reddito netto del nucleo familiare, al netto anche dell’esposizione debitoria dell’anno in corso, autocertificata al momento della presentazione della domanda.
Le domande di concessione del mutuo vengono ammesse secondo l’ordine cronologico di protocollazione.
Sull’importo del mutuo erogato sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione pari allo 0,50
Anticipata estinzione totale o parziale del mutuo
In qualunque momento, durante il periodo di durata del piano di rimborso, il titolare del contratto può estinguere parzialmente o totalmente il mutuo, con pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità.
L’estinzione parziale di un mutuo a tasso fisso deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data di scadenza della successiva rata mensile.
Requisiti per accedere al mutuo
L’iscritto o i componenti il nucleo familiare (art. 6 del Regolamento) non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui:
- il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni;
- il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;
- il richiedente, ancorché proprietario di un’abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);
- l’inagibilità dell’abitazione di proprietà del richiedente sia attestata dall’autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;
- il richiedente sia comproprietario di un’abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l’acquisto delle quote residue).
Il mutuo non può essere concesso nei seguenti casi:
- se sono pendenti procedure di sovraindebitamento;
- in esecuzione di accordi o piani del consumatore a carico del richiedente o dei componenti del nucleo familiare (art. 13, legge 3/2012).
Se c’è stata risoluzione per morosità di un precedente mutuo concesso al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, si può chiedere un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno cinque anni dall’integrale pagamento di tutte le somme dovute per il mutuo risolto.
Il mutuatario ha l’obbligo di assicurare l’immobile costituito in garanzia ipotecaria a copertura dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, a partire dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e per tutta la durata del mutuo stesso.
A garanzia della restituzione del capitale mutuato, il mutuatario concede all’INPS ipoteca volontaria di primo grado:
- sull’immobile da acquistare o acquistato;
- sull’area interessata alla costruzione e sull’immobile costruendo;
- sul preesistente immobile (nel caso di ristrutturazione e/o ampliamento dell’abitazione);
- sull’immobile di proprietà del mutuatario offerto in garanzia, nel caso di mutuo richiesto per motivi di studio.
Il valore dell’ipoteca da iscrivere è pari a due volte l’importo del mutuo concesso. Nel caso in cui l’immobile da offrire in garanzia sia cointestato o da cointestare anche al coniuge o all’unito/a civilmente che non sia anche cointestatario/a del mutuo quest’ultimo/a interviene nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
REQUISITI E OBBLIGHI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO
L’iscritto o i componenti il nucleo familiare (v. art. 6 del Regolamento) non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui:
- Il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni;
- Il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;
- Il richiedente, ancorché proprietario di un’abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);
- l’inagibilità dell’abitazione di proprietà dell’iscritto richiedente sia attestata dall’autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;
- Il richiedente sia comproprietario di un’abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l’acquisto delle quote residue).
Il mutuo non può essere concesso se sono pendenti procedure di sovraindebitamento o in esecuzione di accordi o piani del consumatore a carico del richiedente o dei componenti del nucleo familiare (v. art. 13 L. n. 3 del 2012). Se c’è stata risoluzione per morosità di un precedente mutuo concesso al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, l’iscritto può chiedere un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno cinque Pagina 3 di 9 anni dall’integrale pagamento di tutte le somme dovute per il mutuo risolto.
La domanda di mutuo può essere cointestata anche al coniuge o alla parte dell’unione civile del richiedente purché anche quest’ultimo/a sia iscritto/a alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno ed abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda se in attività di servizio. In tal caso, il richiedente dovrà allegare alla domanda uno specifico modulo sottoscritto dal/la cointestatario/a.
Il modulo è reperibile nella sezione modulistica del portale INPS (prestazioni e servizi/moduli/categoria prestazioni creditizie e sociali/modulo dichiarazione del cointestatario del mutuo). Il mutuatario ha l’obbligo di assicurare l’immobile costituito in garanzia ipotecaria a copertura dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e per tutta la durata del mutuo stesso.
A garanzia della restituzione del capitale mutuato, il mutuatario concede all’INPS, ipoteca volontaria di primo grado sull’immobile per il quale è richiesto il mutuo, ovvero sull’area interessata alla costruzione e sull’immobile costruendo, sul preesistente immobile (nel caso di ristrutturazione e/o ampliamento dell’abitazione), sull’immobile di proprietà del mutuatario offerto in garanzia nel caso di mutuo richiesto per motivi di studio. Il valore dell’ipoteca da iscrivere è pari a due volte l’importo del mutuo concesso. Nel caso in cui l’immobile da offrire in garanzia sia cointestato o da cointestare anche al coniuge o parte dell’unione civile del richiedente che non sia anche cointestatario/a del mutuo, quest’ultimo/a interviene nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.
TASSI DI INTERESSE E IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
I tassi di interesse applicabili sono indicati nelle tabelle consultabili cliccando sullo specifico link presente all’interno della pagina internet Pagina 4 di 9 “richiedere la concessione di un mutuo ipotecario” e dalla quale si accede al servizio di domanda on line. L’importo massimo del finanziamento che può essere concesso varia in ragione delle differenti finalità per le quali il mutuo può essere richiesto. Di seguito gli importi massimi concedibili per le domande di mutuo o portabilità in relazione a ciascuna delle finalità previste dal regolamento di disciplina della prestazione.
- acquisto di un’abitazione di nuova costruzione da impresa costruttrice o da cooperative, o comunque, di un’abitazione da privato non esercente attività imprenditoriale o da enti pubblici (anche tramite asta pubblica); costruzione, completamento e/o ampliamento di uno stabile su un terreno di proprietà: importo massimo erogabile € 300.000,00;
- esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell’abitazione già di proprietà del richiedente, ovvero del richiedente e del coniuge in comproprietà: importo massimo erogabile € 150.000,00;
- costruzione in proprio o acquisto di un box auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell’alloggio di proprietà, anche tramite asta pubblica da Enti pubblici o assegnazione da cooperative: importo massimo erogabile € 75.000,00;
- iscrizione e frequenza in Italia o all’estero, del richiedente o di un componente del nucleo familiare, di corsi universitari, corsi post lauream e Master, Conservatori di musica e Accademie di belle arti, Istituti di formazione professionale, che rilascino titoli legalmente riconosciuti: importo massimo erogabile € 100.000,00.
DURATA DEL MUTUO E MODALITÀ DI RIMBORSO
La durata dei mutui è di 10, 15, 20, 25 o 30 anni. Per gli iscritti che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 65 anni la durata massima del mutuo è di 15 anni.
Il vigente Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è entrato in vigore il primo gennaio 2023 ed è consultabile cliccando sul corrispondente link a destra della pagina internet “richiedere la concessione di un mutuo ipotecario” e dalla quale si accede al servizio di domanda on line. Il rimborso avviene con metodo di calcolo “alla francese”, in rate mensili costanti e posticipate, in funzione dei tassi d’interesse fissati con provvedimento dell’INPS.
L’importo delle rate dipende, dunque, dal valore del finanziamento concesso e dal tasso di interesse che, a scelta, Pagina 9 di 9 del richiedente può essere fisso o variabile nel corso della durata del mutuo. Il pagamento delle rate di mutuo avviene tramite l’utilizzo dei canali di pagamento PagoPa. Per il pagamento delle rate dei mutui a tasso fisso verrà data al mutuatario la possibilità di scegliere come modalità di rimborso l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale.
Il tasso di interesse, su richiesta del mutuatario, può passare da fisso a variabile, e viceversa, per una sola volta durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.
A scopo informativo, è possibile simulare il piano di ammortamento del mutuo accedendo allo specifico servizio dedicato raggiungibile digitando sul box “cerca” dell’home page del sito www.inps.it le parole chiave “simulazione piano di ammortamento dei mutui”
ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE O PARZIALE DEL MUTUO
In qualunque momento, durante il periodo di durata del piano di rimborso, il titolare del contratto può estinguere parzialmente o totalmente il mutuo con pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità. L’estinzione parziale di un mutuo a tasso fisso deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data di scadenza della successiva rata mensile.
Mutuo INPDAP 2023
I dipendenti e i pensionati del settore pubblico e statale iscritti alla gestione ex INPDAP dell’INPS hanno la possibilità di sottoscrivere con l’ente un mutuo ipotecario edilizio.
L’INPDAP a partire dal 1° gennaio 2012 non esiste più ed è confluito nell’INPS, che ne è subentrato in tutte le funzioni e competenze. Quindi i servizi creditizi che veniva in precedenza erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, ora vengono gestiti dall’INPS. Si utilizza quindi il nome di “mutui INPDAP” per indicare i mutui erogati dall’INPS agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP.
La normativa ufficiale che regolamenta l’erogazione dei mutui INPS agli ex INPDAP è contenuta nel nuovo Regolamento per l’erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° gennaio 2023. Di seguito vediamo meglio tutte le caratteristiche di questa tipologia di finanziamento, aggiornate in base alle normative attualmente in vigore.
Tipologie di mutuo e importo massimo ottenibile I mutui ipotecari edilizi concessi dall’INPS possono essere richiesti per finanziare le seguenti spese: mutuo prima casa: acquisto, costruzione, ampliamento su terreno di proprietà o assegnazione da cooperative in proprietà divisa di un alloggio non considerato di lusso. In questo caso l’importo massimo ottenibile è di 300.000 euro manutenzione e ristrutturazione prima casa: esecuzione di lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria), adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione della prima casa.
L’importo del mutuo non può eccedere il 40% del valore dell’immobile (come risulta dalla perizia estimativa dei tecnici INPS), con un limite massimo di 150.000 euro garage o posto auto: acquisto o costruzione di un box auto o di un posto auto di pertinenza all’alloggio (non può essere distante più di 500 metri dalla casa). Somma massima ottenibile: 75.000 euro Iscrizione e frequenza da parte dell’iscritto alla gestione ex INPDAP o di un componente del suo nucleo familiare, a corsi universitari, corsi post laurea e Master, Conservatori di musica e Accademie di belle arti, Istituti di formazione professionale, in Italia o all’estero, che rilascino titoli legalmente riconosciuti.
Somma massima ottenibile: 100.000 euro
Requisiti della prima casa
Il mutuo edilizio può essere richiesto solo in merito ad un immobile che sia la prima casa, dove l’iscritto e il suo nucleo familiare abbiano già o trasferiranno la loro residenza. La casa deve trovarsi sul territorio italiano e l’immobile deve essere libera e disponibile. Inoltre non deve essere gravato da alcuna garanzia reale.
Salvo alcuni casi particolari (proprietà di quote, assegnazione della casa al coniuge separato, inagibilità in seguito a calamità naturali, iscritto che vuole costituire un nuovo nucleo familiare distinto da quello dei suoi genitori, immobile situato a 150 Km di distanza dall’altro immobile di proprietà solamente nel caso di disponibilità residue del Fondo Credito) l’iscritto ex INPDAP e i componenti del nucleo familiare (coniuge non separato legalmente e figli a carico) non devono essere proprietari di altra abitazione in Italia.
Chi può richiederlo
Possono fare domanda per richiedere un mutuo ex INPDAP i seguenti soggetti: lavoratori dipendenti pubblici e statali iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno 1 anno, che abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato e siano in attività di servizio pensionati pubblici e statali iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
Durata
La durata del mutuo varia a seconda dell’età del dipendente o pensionato pubblico che lo richiede: se il richiedente ha meno di 65 anni, il finanziamento può avere durata 10, 15, 20, 25 o 30 anni se il richiedente ha 65 anni o più, la durata può essere solo 10 o 15 anni