Ma cosa si intende per
prestazioni occasionali?​

La normativa vigente ammette la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionali, definendo come tali le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
  •  per ciascun prestatore, per le attività di “steward” negli impianti sportivi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Si precisa che sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese:

  • dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
  • dai giovani con meno di 25 anni di età, 
  • dai disoccupati (art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150),
  • dai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il prestatore ha diritto:

Inoltre, è previsto:

Il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali è vietato rispetto a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Le altre categorie di lavoratori