COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2024
Tra i tanti bonus per le ristrutturazioni erogati negli ultimi anni dal governo italiano, c’è anche il bonus barriere architettoniche, che seppur parte integrante della legge di bilancio 2022, è stato prorogato per gli anni 2024 e 2025.
Con il decreto legge n. 212 del 2023, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità sul provvedimento concernente le agevolazioni previste per la riqualificazione edilizia, bonus 110%, e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, bonus 75%.
Ridimensionato il bonus barriere architettoniche, che a partire dal 1° gennaio 2024 non prevede più la detrazione delle spese per il rifacimento di bagni e infissi; ridimensionato anche la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
NOVITA’ BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2024
Con il nuovo Decreto Legge, per il 2024 viene ridimensionato il bonus barriere architettoniche e ammessi interventi volti esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche afferenti all’eliminazione di scale, rampe, istallazioni o sostituzioni di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, interventi che dovranno naturalmente rispettare gli standard di accessibilità e fruibilità previa dichiarazione di asseverazione firmata da un tecnico abilitato.
Viene meno la possibilità di accedere alla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche viene meno per i lavori di sostituzione degli infissi e per il rifacimento dei bagni.
Limitata anche la possibilità per optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Con il nuovo provvedimento, la cessione del credito e lo sconto in fattura sarà limitata ai lavori sui condomini a prevalente destinazione abitativa, ai titolari di redditi bassi e ai soggetti con disabilità. lo sconto in fattura o la cessione del credito sarà ammessa ai condomini a destinazione abitativa solo e limitatamente per gli interventi effettuati su parti comuni.
Lo sconto in fattura o la cessione del credito sarà consentito naturalmente anche alle persone fisiche purché gli interventi sono effettuati sulla sulla prima casa di cui siano proprietari o su abitazioni in cui abbiano diritto reale di godimento, a condizione che non abbiano un reddito superiore a 15.000 euro.
Tale limite di reddito non si applica nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità riconosciuta e in possesso dei requisiti della legge 104/1992, art. 3.
l Bonus barriere architettoniche 2024: i massimali di spesa
Il bonus barriere architettoniche secondo le direttive dell’Agenzia delle Entrate non è cedibile a terzi, come ad esempio se c’è il decesso del richiedente. Tuttavia se l’immobile successivamente viene messo in vendita, allora è consentita la cessione del credito, quindi il venditore può ottenere la detrazione fiscale per le restanti quote non sfruttate.
Dal punto di vista dei massimali, va aggiunto che in base all’articolo Art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 è possibile calcolarli come di seguito elencati:
- € 50.000 per tutti gli edifici della tipologia unifamiliare o per altre unità immobiliari che seppur presenti in edifici plurifamiliari siano comunque indipendenti e con almeno un accesso dall’esterno. Tuttavia come riportato nella circolare 17/E dell’anno 2023, l’agevolazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui gli interventi edili, siano stati realizzati su singole unità immobiliari non indipendenti tipo un appartamento ubicato in un contesto in condominiale, e comunque non superiore al suddetto importo.
- € 40.000 moltiplicati per le varie unità immobiliari di cui si compone un edificio che comprende da un minimo di due fino a otto appartamenti.
- € 30.000 moltiplicati per tutte le unità immobiliari in cui ci sono più di otto abitazioni; infatti, se ad esempio ce ne sono 16, il limite di spesa detraibile ammonta a 560.000 euro ossia 40.000 euro x 8 unità (320.000 euro) e 30.000 euro x 8 (240.000 euro).
Chi sono i soggetti che possono richiedere il bonus e su quali immobili
Il bonus barriere architettoniche è destinato a persone fisiche, esercenti, enti pubblici o privati che non svolgono nessuna attività commerciale e sociale semplice, così come a professionisti siano essi residenti e non in Italia. Nel dettaglio per persone fisiche si intendono esercenti di arti o professioni, enti pubblici e privati che non svolgono alcuna attività commerciale, i titolari di società semplici e tutti i soggetti che producono un reddito d’impresa come associazioni o enti.
Per ottenere la detrazione del bonus barriere architettoniche, la normativa specifica prevede che per i pagamenti bisogna effettuare un bonifico per agevolazione o quello della cosiddetta tipologia parlante, e quindi non essendoci una sola modalità la più conveniente è proprio la prima. La causale da aggiungere in questo caso è semplicemente quella di citare l’art. 119 ter del Decreto Legge denominato Rilancio.
Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche è accessibile a tutti i proprietari di edifici, indipendentemente dalla loro categoria catastale. Questo include anche gli immobili utilizzati come beni strumentali.
È importante sottolineare che il bonus è concesso anche per edifici ad uso commerciale o industriale, come uffici, negozi e capannoni, a condizione che non si tratti di costruzioni nuove; infatti, l’agevolazione è riservata esclusivamente agli edifici preesistenti.
Va inoltre precisato che il bonus non è applicabile nei casi in cui i lavori prevedano la demolizione e successiva ricostruzione di un’abitazione.
Cessione del credito ridimensionato
Oltre all’elenco dei lavori ammessi, il decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023 va a modificare le regole per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
La libera scelta tra le due forme resta limitata al 31 dicembre 2023, mentre sparisce nel 2024, ad eccezione di alcuni casi “particolari”. Il decreto introduce alcune “salvaguardie” in casi specifici, nei quali sarà ancora possibile optare liberamente tra cessione del credito e sconto in fattura:
- per i condomini, limitatamente a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
- per persone con reddito fino a 15.000 euro, per quanto riguarda lavori su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari (sempre che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e che la stessa sia “prima casa”)
- presenza di soggetti con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104 nel nucleo familiare del contribuente
Al di fuori dei casi sopra elencati, a partire dal 1° gennaio 2024 l’unico modo per fruire della maxi agevolazione è l’indicazione nella Dichiarazione dei redditi, con la possibilità di recuperare il 75% della spesa sostenuta in 5 anni.