Nella nuova Legge di Bilancio diverse sono le novità relative ai bonus edilizi 2024 previsti e riconosciuti anche il prossimo anno.
Il Governo ha intenzione di confermare molti aiuti per incentivare la riqualificazione edilizia, l’adeguamento energetico e per aiutare i cittadini in difficoltà economica.
Rientrano nei bonus ristrutturazione casa il bonus previsto per la ristrutturazione bagni e pertanto il bonus doccia.
Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino a un tetto di spesa di 96mila euro. Per ottenere tale aliquota, la spesa deve essere sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024.
BONUS RISTRUTTURAZIONE BAGNO
Il bonus ristrutturazione bagno è un’agevolazione fiscale concessa a chi effettua lavori di ristrutturazione del bagno, ovvero, una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute fino ad un massimo di € 96.000 di importo totale.
L’incentivo per il rifacimento del bagno è comunque il bonus ristrutturazioni, previsto per lavori di manutenzione straordinaria è confermato fino a tutto il 2024.
La ristrutturazione del bagno rientra generalmente tra gli interventi edilizi che possono beneficiare del bonus del 50%. Ciò include lavori come la sostituzione di sanitari, rifacimento delle piastrelle, installazione di nuovi impianti idraulici o elettrici e così via.
Il corrispettivo della detrazione va suddiviso in 10 rate annuali da utilizzare nella dichiarazione dei redditi in compensazione dell’IRPEF, oppure si può optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito.
Le detrazioni per il rifacimento del bagno interessano solo abitazioni o parti in comune di edifici residenziali. Sono esclusi gli interventi su edifici e strutture con destinazione d’uso diversa dall’uso abitativo.
Per usufruire del bonus ristrutturazione bagno sono necessari alcuni adempimenti
- pagare le spese con bonifico parlante;
- effettuare tutti gli adempimenti dovuti in termini di comunicazioni;
- indicare correttamente i dati catastali, l’importo e le rate nella dichiarazione dei redditi;
- conservare tutta la documentazione.
Possono beneficare della detrazione fiscale i proprietari o possessori dell’immobile, coloro che hanno il diritto di godimento o la nuda proprietà e i familiari conviventi.
Il bonus per il rifacimento del bagno scade il 31 dicembre 2024, successivamente dal 2025 la detrazione sarà al 36% sulle spese sostenute fino ad un massimo di € 48.000 di importo totale.
È possibile rifare l’impianto idrico o realizzare un nuovo bagno
Non è ammessa la detrazione per la semplice sostituzione dei sanitari, qualora non sia contestuale al rifacimento degli impianti. La sola sostituzione dei sanitari è un intervento di manutenzione ordinaria o di miglioramento estetico.
Sostituire piastrelle, sanitari o rubinetteria, così come tinteggiare le pareti, in genere sono lavori esclusi dalle agevolazioni fiscali. Possono essere portati in detrazione solo se comprese in un intervento di ristrutturazione straordinaria e generale dell’edificio.
Il rifacimento del bagno può essere eseguito in regime giuridico di edilizia libera, in quanto qualificato come “manutenzione ordinaria”, pertanto può essere eseguito senza la necessita di ottenere alcun titolo abilitativo, ovvero, è possibile accedere alle detrazioni fiscali senza una CILA.
Quando la ristrutturazione del bagno comprende anche la sostituzione delle tubature, degli impianti e del massetto, l’intervento si configura come ‘manutenzione straordinaria’ e, di conseguenza, è necessaria la CILA.
Quando è necessaria la CILA o non è necessaria per il rifacimento bagni
La richiesta di una CILA per ristrutturazione del bagno dipende da diversi fattori. In generale, la CILA è necessaria quando le opere comportano modifiche sostanziali agli impianti idrici, elettrici o termici dell’edificio.
Se le modifiche coinvolgono la sostituzione dei sanitari, dei pavimenti, delle piastrelle o dei rivestimenti, di norma non è richiesta la presentazione del presente documento, ma se si tratta di lavori più complessi come la demolizione o la costruzione di pareti, o l’installazione di nuovi impianti idraulici o elettrici, è necessario presentare la CILA al comune competente.
Al fine di non incorrere in eventuali sanzioni, la Comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori, insieme alla documentazione tecnica necessaria.
Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui la CILA non è richiesta:
la CILA non è richiesta per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come la riparazione di un muro o la sostituzione di un impianto elettrico. Questi lavori di piccola entità non richiedono la presentazione di documenti specifici, consentendo di intervenire direttamente senza ulteriori formalità.
Inoltre, la CILA non è necessaria per opere interne non visibili dall’esterno, come la realizzazione di un controsoffitto o l’installazione di pavimenti. In questi casi, non essendo coinvolta la struttura portante dell’edificio, la normativa semplifica le procedure amministrative, evitando oneri burocratici inutili.
Infine, la CILA non è richiesta per le opere effettuate all’interno di unità immobiliari già accatastate. Se si tratta di lavori interni che non alterano la volumetria o la destinazione d’uso dell’immobile, la comunicazione di inizio lavori può essere evitata.
La mancata presentazione della CILA comporta innanzitutto l’illegalità dell’opera in questione. Ciò significa che si rischia l’applicazione di multe salate e sanzioni penali. Inoltre, le autorità potrebbero richiedere la demolizione dell’opera stessa, causando perdite finanziarie considerevoli per il proprietario.
Oltre alle ripercussioni legali, la mancanza della CILA può comportare problemi tecnici. Senza un controllo e una supervisione adeguati, il lavoro effettuato potrebbe essere realizzato in modo non sicuro o non conforme alle norme vigenti.
Inoltre, ignorare la CILA può avere conseguenze sul valore del patrimonio immobiliare. Gli immobili senza la documentazione corretta possono essere considerati irregolari e difficilmente vendibili o affittabili, comportando un’importante svalutazione dell’investimento effettuato.
Quando si fa la CILA e quando la SCIA
La ristrutturazione del bagno è un progetto importante, che richiede attenzione ai dettagli e una pianificazione accurata.
Come precedentemente visto all’inizio dell’articolo, quando si tratta di rifacimento del bagno, possono essere due i documenti da presentare per la ristrutturazione: la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o la SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività).
La comunicazione di inizio lavori asseverata viene richiesta quando i lavori di ristrutturazione del bagno coinvolgono solo interventi di natura esterna o di manutenzione ordinaria, che non richiedono particolari autorizzazioni o permessi.
Il presente documento viene presentato all’amministrazione comunale prima dell’inizio effettivo dei lavori, e serve principalmente a informare l’autorità competente sulle attività che saranno svolte.
La segnalazione certificata di inizio attività invece, viene richiesta quando i lavori di ristrutturazione del bagno comportano modifiche strutturali o interventi che richiedono un permesso edilizio. In questo caso, è necessario presentare una segnalazione certificata all’ufficio tecnico del comune, accompagnata dalla documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione.
La differenza fondamentale tra le due procedure è che la comunicazione di inizio lavori asseverata è una semplice notifica, mentre la segnalazione certificata di inizio attività richiede un’autorizzazione specifica da parte delle autorità competenti.
BONUS DOCCIA
Con il Bonus doccia 2023 è possibile usufruire della detrazione del 75% delle spese sostenute da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Oltre a tali detrazioni è possibile ancora accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Il bonus barriere architettoniche e di conseguenza dunque anche il bonus doccia, non si può ottenere se l’unico lavoro posto in essere sarà quello della sostituzione dei sanitari. La sostituzione del vasca o del vecchio box è agevolabile solo se correlata o integrata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta.
E’ stato ribattezzato “Bonus Doccia” o “Bonus Bagni”, in realtà – però – è un derivato dal bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Vi spieghiamo la natura di questa agevolazione e anche qualche dubbio degli esperti. La misura è stata prorogata dal governo Meloni fino al 2025.
Cos'è
Il bonus doccia si presenta non come un’agevolazione indipendente e a sé, bensì si tratta di una misura più piccola all’interno del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, si tratta di un’agevolazione che garantisce una detrazione dal valore del 75% sulle spese sostenute per la sostituzione di vecchi impianti doccia. La detrazione, inoltre, verrà suddivisa in 5 rate dal medesimo importo distribuite in modo annuale. Infine, è bene evidenziare che fino ad oggi, l’incentivo è approvato dal governo fino all’anno 2025.
L’agevolazione consiste in una detrazione (di base al 75%) per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, in relazione alle spese sostenute nell’anno precedente. Sono quindi compresi anche i bagni. Ma la finalità, questo è bene che sia chiaro, non è agevolare il semplice rifacimento di un bagno, bensì rimuoverne le barriere architettoniche.
Il bonus doccia permette di accedere ad una detrazione pari al 75% sulle spese sostenute. Per quanto riguarda il limite massimo di spesa, è bene evidenziare che questo può variare in base alle tipologie di acquisti. Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici immobiliari, e unifamiliari all’interno di strutture plurifamiliari, il limite massimo è pari a 50 mila euro. Invece, per quanto concerne gli edifici caratterizzati da almeno 2 e fino ad 8 strutture immobiliari, si parla di un limite di spesa pari a 40 mila euro. In aggiunta, il limite di spesa per gli edifici con più di otto unità immobiliari cala a 30 mila euro.
Infine, è bene evidenziare che per accedere all’incentivo è necessario rispettare alcuni requisiti. Come prima cosa, i sanitari devono essere di formato sospeso e, inoltre, il piano superiore deve essere disposto ad almeno 80 centimetri dal calpestio senza la colonna.