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Bonus verde 2023

Obiettivo primario del bonus verde è quello di incrementare il volume e la superficie del verde presente nelle nostre città al fine di dare slancio economico al settore contrastando, nel contempo, il lavoro sommerso, migliorare la qualità dell’aria e rendere le nostre città turisticamente più attrattive.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) – art. 1 commi da 12 a 15

Le successive leggi di Bilancio hanno esteso la validità della detrazione anche alle spese sostenute per i periodi d’imposta dal 2019 al 2021. Di seguito i riferimenti normativi:

  • Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) – art. 1 comma 68 (Proroga 2019)
  • Decreto legge n. 162/2019 – art. 10 (Proroga 2020)
  • Legge n. 178/2020 – art. 1 comma 76 (Proroga 2021)

La Legge di bilancio 2022 ha confermato per gli anni 2022-2023-2024 il “Bonus verde”, l’agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di sistemazione di terrazzi, giardini e aree scoperte di pertinenza. Interessati sia i proprietari degli immobili, che eventuali inquilini. Il bonus, infatti, spetta anche nel caso di interventi realizzati nei condomìni. Di seguito il riferimento normativo:

  • La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) all’art. 1, c. 38 ha prorogato il bonus verde a tutto il 2022, 2023 e 2024

Che cosa è

È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli anni 2022 -2023- 2024 per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, inclusi nel bonus, sono tutti quei lavori che intervengono su un giardino e che portino alla sua sistemazione a verde ex novo o al suo rinnovamento. Esempi di sistemazione a verde sono: la riqualificazione di tappeti erbosi e la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti.

Per il momento non esiste un elenco delle fattispecie di interventi per i quali si può beneficiare dell’agevolazione. La legge afferma che le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla:

  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • Spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi;

È possibile fruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Per ottenere il bonus l’intervento deve essere certificato con il rilascio di una ricevuta fiscale da parte della ditta che ha eseguito i lavori. È inoltre obbligatorio produrre un’autocertificazione dove indicare le somme totali delle spese portate in detrazione, che andranno indicate anche nel quadro E del modello 730 dell’anno in cui sono state sostenute, con il codice 12. 

La detrazione, ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, non spetta per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo
  • i lavori in economia: questo non esclude comunque che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
  • La detrazione non spetta in caso di spese per lavori in economia sul proprio terrazzo o giardino, incluse le spese per l’acquisto di attrezzature specifiche.
  • Anche le spese per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini non rientrano nel bonus in quanto non producono alcun lavoro innovativo o modificativo. Infine, la detrazione non è riconosciuta per la creazione di un giardino nell’ambito di un appalto per la costruzione di un nuovo immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni, come bonifico bancario o postale.

Il limite massimo di spesa previsto dal bonus è di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Quindi a fronte di una spesa di 5mila euro, la detrazione sarà di 1.800 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo (180 euro).

L’agevolazione non si applica agli immobili con destinazione diversa da quella abitativa. Pertanto, gli edifici come negozi oppure uffici sono esclusi dal beneficio.

Tracciabilità

Per accedere alla detrazione, infine, come già accennato precedentemente, è necessario che i pagamenti siano tracciabili, attraverso l’esecuzione di un “bonifico parlante“. I pagamenti, infatti, per essere passibili di detrazioni, devono essere eseguiti attraverso un sistema (bonifico bancario o postale) che tenga traccia di:

  • causale del versamento
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a cui viene indirizzato il bonifico.

Oltre al bonifico parlante, le modalità per tenere traccia delle operazioni possono essere anche informatizzate, come ad esempio attraverso pagamenti digitali (bonifici, bancomat, carte di credito).

Documentazione

  • Fatture o ricevute fiscali per comprovare la spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  • documentazione che attesta il pagamento tracciabile: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito;
  • autocertificazione con l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione (in assenza di amministratore, una documentazione inerente la spesa sostenuta);
  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Non è invece richiesta l’indicazione in fattura degli estremi di legge che legittimano la detrazione IRPEF. La documentazione deve essere conservata fino al termine del periodo di accertamento sulla dichiarazione dei redditi e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi cui si riferisce la spesa.

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